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IMU: DESCRIZIONE E CALCOLO
22/05/2012 17:34
L’IMU, “Imposta Municipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.
La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.
La principale novità introdotta con il D.L. n° 201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze, in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.
Riferimenti normativi
•Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 (artt. 1-15)
•Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (artt. 8-9-14)
•Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 (art. 13). "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Gazz. Uff. 6 dicembre 2011 n. 284 - Suppl. Ord. n. 251/L)"
•Testo del D.L. 201/2011 convertito in legge con le modificazioni apportate durante la conversione in legge, votata al Senato il 24 Aprile 2012.
Chi deve pagare l'IMU
L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Versamenti
Si effettuano in 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.
Per la prima casa è stato introdotto un versamento in tre rate per l'IMU con scadenze: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.
Considerando che il 16 giugno è sabato, il 16 settembre è domenica e il 16 dicembre è domenica, le scadenze effettive sono: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre
Modalità
Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate," il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24".

Clicca sul link per accedere al portale che consente il calcolo dell'IMU e la stampa del modello F24

www.amministrazionicomunali.net/calcoloimu/calcolo_imu_18.php
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