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CORONA VIRUS: D.L. N.18 DEL 17.3.2020: SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE E IMPRESE
18/03/2020 18:36
Pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.03.2020 il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".

In particolare agli artt. 29, 65 e 66 si dispone:

Art. 29
(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a
600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 65
(Credito d’imposta per botteghe e negozi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per
l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 66
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica
l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le
erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 28 novembre 2019.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Per visualizzare il decreto integrale clicca sul link

www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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