Comune di Massa Lubrense
(Provincia di Napoli)

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12 febbraio 2015)

CENNI STORICI Cenni Storici TITOLO I - Principi Fondamentali Art. 1 - Statuto Art. 2 - Comune Art. 3 - Stemma e Gonfalone Art. 4 - Territorio Art. 5 - Finalità del Comune Art. 6 - Principi Art. 7 - Funzioni del Comune Art. 8 - Esercizio e funzioni delegate Art. 9 - Albo Pretorio TITOLO II - Ordinamento strutturale Art. 10 - Organi Art. 11 - Deliberazioni degli organi collegiali Art. 12 - Il Consiglio Comunale Art. 13 - Presidente del Consiglio Art. 14 - Sessioni e convocazione Art. 15 - Linee programmatiche di mandato Art. 16 - Commissioni Art. 17 - Consiglieri Art. 18 - Diritti e doveri dei consiglieri Art. 19 - Dimissioni, sospensione, rimozione, dedacenza dalla carica di consigliere comunale Art. 20 - Gruppi consiliari Art. 21 - Sindaco Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione Art. 23 - Attribuzione di vigilanza Art. 24 - Attribuzione di organizzazione Art. 25 - Vice Sindaco Art. 26 - Dimissioni e impedimento permanente, sospensione, dichiarazione di nullità dell'elezione, decadenza, rimozione del sindaco Art. 27 - Giunta Comunale Art. 28 - Composizione, nomina e revoca degli assessori Art. 29 - Funzionamento della giunta Art. 30 - Competenze TITOLO III - Partecipazione e decentramento CAPO I: Partecipazione Art. 31 - Partecipazione popolare CAPO II: Associazionismo e volontariato Art. 32 - Associazionismo Art. 33 - Diritti delle associazioni Art. 34 - Contributi alle associazioni Art. 35 - Volontariato CAPO III: Modalità di partecipazione Art. 36 - Consultazione Art. 37 - Petizioni Art. 38 - Proposte Art. 39 - Referendum Art. 40 - Diritto di Accesso ed informazione ai cittadini Art. 41 - Principio di trasparenzae pubblicità degli atti amministrativi Art. 42 - Istaze Art. 43 - Intervento nei procedimenti amministrativi Art. 44 - Determinazione del contenuto dell'atto TITOLO IV - Attività Amministrativa Art. 45 - Principi Art. 46 - Servizi pubblici locali Art. 47 - Aziende Speciali Art. 48 - Individuazione e nomina degli Organi delle aziende speciali Art. 49 - Istituzioni Art. 50 - Società per azioni o a responsabilità limitata Art. 51 - Acquisto di beni e servizi, reclutamento e spese di personale degli organismi partecipanti Art. 52 - Convenzioni Art. 53 - Consorzi Art. 54 - Accordi di programma TITOLO V - Uffici e Personale Art. 55 - Principi strutturali e organizzativi Art. 56 - Funzione di controllo Art. 57 - Organizzazione degli uffici e del personale Art. 58 - Diritti e doveri dei dipendenti Art. 59 - Funzionari responsabili Art. 60 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi Art. 61 - Incarichi a contratto Art. 62 - Collaborazioni esterne Art. 63 - Ufficio di indirizzo e di controllo Art. 64 - Segretario comunale Art. 65 - Funzioni del segretario comunale Art. 66 - Vicesegretario comunale Art. 67 - Responsabilità verso il comune Art. 68 - Responsabilità verso terzi Art. 69 - Responsabilità degli agenti contabili Art. 70 - Ordinament finanziario comunale Art. 71 - Attività finanziaria del comune Art. 72 - Amministrazione dei beni comunali Art. 73 - Bilancio comunale Art. 74 - Rendiconto della gestione Art. 75 - Pubblicazione dei dati del bilancio Art. 76 - Attività contrattuale Art. 77 - Revisore unico dei conti Art. 78 - Tesoreria Art. 79 - Controllo economico della gestione TITOLO VI - Disposizioni finali Art. 80 - Modificazioni statutarie Art. 81 - Pubblicazione ed entrata in vigore
CENNI STORICI

Secondo gli antichi storici le suggestive coste del territorio lubrense, sede delle mitiche Sirene, da cui il primitivo toponimo di «Sirenusion», videro il passaggio delle navi di Ulisse, che vi avrebbe fondato il famoso tempio di Athena. Ma al di là della leggenda i presunti aborigeni della zona furono due popoli di stirpe italica, gli Ausoni e gli Osci. Di questi ultimi si trova testimonianza in un'iscrizione scoperta pochi anni fa presso l'approdo orientale di Punta Campanella.
Con la formazione di una colonia greca il nome stesso del tempio, «Athenaion», passò ad indicare tutta questa parte estrema della penisola, che però conservò spiccati caratteri ellenistici anche nell' epoca romana, quando fu detta «Promontorium Minervae», nome che appare sulla «Tabula Peutingeriana» (1) (sec. IV) accanto alla prima rappresentazione grafica del tempio.
Solo nel I sec. dell'Impero riuscì ad imporsi l'elemento latino con l'arrivo di eminenti patrizi venuti a trascorrervi ozi e villeggiatura in sontuose dimore, delle quali abbiamo interessantissimi resti.
In quei tempi non vi furono centri abitati di una certa importanza. Un insieme sparpagliato di case di gente che traeva dalla campagna il proprio sostentamento e le dette ville romane era tutto quanto appariva tra il verde di una folta vegetazione.
Inoltre è da ricordare la presenza di veterani di Augusto assegnatari di pezzi di terra da coltivare.
La religione cristiana vi giunse forse già con gli Apostoli, ma si sviluppò con ritardi sostituendo lentamente il culto pagano.
Seguirono nel Medio Evo lunghi periodi assai miseri per le nostre popolazioni, ridotte al vassallaggio ed esposte di continuo alle scorribande di predoni provenienti dal mare, ma ancor più tartassate dalle incursioni saracene.
Intanto prendevano corpo le prime aggregazioni sociali, che stentatamente creavano altre attività che non fossero soltanto quelle agricole, pur restando queste ultime assolutamente preponderanti.
Sorgevano i primi nuclei residenziali che m appresso diedero vita ai «casali» detti poi villaggi, ed infine frazioni, che oggi, di certo molto più consistenti per estensione e per numero di abitanti, formano l'assetto socio-amministrativo del Comune.
Il nome di «Massa» compare dopo la breve dominazione longobarda (sec. VI), ma dovette passare del tempo per affermarsi definitivamente. Massa da «mansa», voce longobarda appunto che stava ad indicare un luogo atto alla coltura. Tale interpretazione è la più attendibile tra le varie etimologie sostenute da alcuni autori. Al nome di Massa fu unito l'aggettivo «pubblica» (938) a significare una massa demaniale, un agro pubblico, evidentemente uno di quelli che appartenevano allo stato sorrentino. L'attributo «lubrensis», proprio dell'episcopato, sostituì quella di «publica» intorno al 1306. Lubrense, cioè della Lobra, (delubrum = tempio), chiesa cattedrale che sorgeva sulla spiaggia di Fontanella. Insieme con l'aggettivo la municipalità assunse a suo stemma la venerata immagine della Vergine della Lobra. Ordinariamente il nome di «Massa» senza aggettivi si riferisce a quello che era il casale della cattedrale, attualmente indicato come centro o capoluogo.
Massa Lubrense fece parte del Ducato di Sorrento con alterne fortune fino all' avvento del regno normanno. Iniziò la sua emancipazione sotto gli Svevi, costituendosi in civitas.
Nel 1273 i suoi cittadini, in maggioranza ghibellini, le procurarono la rappresaglia di Carlo D'Angiò, che reincorporò il territorio in quello di Sorrento.
Seguirono sconvolgenti e confuse vicende fino al 1465, anno in cui si verificò uno degli avvenimenti più tristi nella storia della nostra città, la distruzione del principale casale, quello dell' Annunziata, sede del Vescovo e dell'autorità civile, l'unico munito di torre e di mura, ad opera di Ferrante d'Aragona, che vi aveva posto l'assedio per due anni accampato nella spianata antistante le falde settentrionali della collina.
Giovanna II di Durazzo vi soggiornò in uno splendido palazzo, sui resti del quale nel 1600 il gesuita Vincenzo Maggio innalzò l'imponente edificio del Collegio con annessa un'alta torre di difesa, detta comunemente «il Torrione», importante opera di architettura delle fortificazioni e massimo momento cittadino.
Durante il vicereame spagnuolo, Massa Lubrense attraversò un periodo di travagliate vicende politiche nell' afflizione di una miserevole decadenza morale e civile. Per colmo di sventura frequenti furono le invasioni di corsari turchi che nel 1558 dopo aver compiuto stragi orrende e saccheggi portarono via come schiavi un migliaio e mezzo di persone, in piccola parte poi riscattate.
La minaccia che ininterrottamente veniva dal mare costrinse i massesi ad erigere lungo la costa, ad opportuna distanza, torri di avvistamento, dalle quali si potesse dare l'allarme all'avvicinarsi degli assalitori. Queste torri, quasi tutte ancora esistenti e più o meno in stato di discreta conservazione, rappresentano una caratteristica particolare del paesaggio.
Nel 1656 la peste scoppiata a Napoli qualche anno prima dilagò anche nelle nostre contrade facendovi moltissime vittime.
Finalmente durante la dominazione borbonica anche Massa risenti del progresso dei tempi e all'antica civiltà contadina si affiancarono notevoli attività commerciali e artigiane. Mancando vie di comunicazioni terrestri una cospicua flotta di grosse barche faceva rotta per la capitale ed altri porti del Mediterraneo, con forte movimento di esportazione (prodotti agricoli, capi di bestiame, opere di artigianato) e di importazione, (materie prime, generi di consumo).
Il commercio con Napoli fu talmente intenso che un intero rione presso il molo di attracco fu chiamato «Porta di Massa».
Alla Repubblica Partenopea i Massesi diedero un nobile contributo di uomini e di idee. Tre concittadini Luigi Bozzaotra, Severo Caputo e Nicola Pacifico, impavidi campioni di libertà, scrissero il loro nome nell'albo dei martiri della repressione.
Nel 1808 Gioacchino Murat diresse da massa le operazioni militari contro gli Inglesi che occupavano Capri. Non mancarono cospirazioni carbonare dopo il ritorno dei Borboni sul trono di Napoli, fino alla liberazione del Regno delle Due Sicilie cui seguì l'unità d'Italia.
Nella prima metà di questo secolo sono degne di nota le due ondate di emigrazione verso le Americhe e la Nuova Zelanda, la prima più massiccia, a cavallo dell'Otto-novecento, che continuò anche dopo la prima guerra mondiale, l'altra dopo il secondo conflitto, che vide un considerevole numero di cittadini espatriare anche in Germania in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. Al contrario l'apertura di cave di pietre (le più importanti quelle di Vitale e di Ieranto, oggi entrambe disattivate) attirò l'immigrazione nel nostro Comune di lavoratori provenienti dalla Sardegna, che senza eccessive difficoltà si inserirono nel contesto sociale massese diventandone parte integrante e assimilandone usi e costumi.
Durante la seconda guerra mondiale un gran numero di sfollati, specialmente da Napoli, che veniva dura. mente bombardata, si alloggiò nelle cosiddette case padronali, in mezzo ai poderi di cui essi stessi erano proprietari per aver i loro antenati appartenenti alla ricca borghesia preferito questa forma d'investimento. E dopo l'armistizio del '43 decine di soldati sbandati, già in forza alle postazioni di difesa costiera delle Tore e di Reoia, trovarono asilo presso famiglie massesi disponibili a umana solidarietà. Molti di essi a guerra finita vi si accasarono e vi rimasero; altri tornarono ai luoghi di origine con le giovani spose. Nel '44 vi furono accolti gruppi di profughi di Cassino e di Netturno e vi stanziarono in avvicendamento di riposo piccoli contingenti di soldati irlandesi (a Massa) e americani (a Sant'Agata).
Gli ultimi decenni sono storia recente di vita democratica e di sviluppo. L'economia agricola. nonostante la crisi del settore, rimane abbastanza florida, mentre la domanda turistica interna ed internazionale è sufficientemente soddisfatta, grazie al potenziamento ed al miglioramento delle strutture ricettive e delle reti di comunicazione. Il livello culturale delle giovani leve è in netto progressivo accrescimento.
Il tutto potrà consentire a Massa Lubrense di stare al passo con i tempi, nella scia delle sue tradizioni di operosità e di civile progresso.


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TITOLO I - Principi fondamentali
ART.1 - Statuto

1. Il presente Statuto costituisce l’ atto fondamentale che informa e regola la vita della Comunità e le modalità di partecipazione dei cittadini.

ART.2 - Comune

1. Il Comune di Massa Lubrense è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’ART.114 della Costituzione.
2. Lo statuto comunale va interpretato alla stregua dell’ ART.12 delle preleggi.

ART.3 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con decreto n°4052 in data 19 luglio 1986 del Presidente della Repubblica ed iscritto nel Libro araldico degli enti morali, descritto come appresso:d’argento,alla figura della Beata Vergine Maria, di carnagione, movente dalla punta, col vestito di rosso, bordato d’oro, col manto di azzurro bordato d’oro coprente il capo ed il corpo, aureolata d’oro coronata alla bizantina dello stesso, accompagnata all’ altezza del capo da due piccoli angeli di carnagione, vestiti d’ azzurro, con le ali azzurre e le braccia protese verso la corona, ella Beata Vergine sostenente il divino Fanciullo, di carnagione, col vestito bianco, al naturale, bordato d’oro aureolato e coronato alla bizantina, di oro,benedicente con mano destra, impugnante la crocetta d’oro con la mano sinistra appoggiata sull’ emisfero, fondato in punta, d’ argento e di verde. Ornamenti esteriori da Comune.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto n°4052 in data 19 luglio 1986 del Presidente della Repubblica descritto come appresso: drappo d’azzurro riccamente ornato di ricami d’ argento e caricato dello stemma descritto al 1° comma con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’ asta verticale è ricoperta di velluto azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma descritto al 1^ comma con l’ iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
3. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.

ART.4 - Territorio

1.Il Comune di Massa Lubrense comprende la parte del suolo nazionale confinante a Nord e ad Est con il Comune di Sorrento, a Sud con il golfo di Salerno, ad Ovest con il Golfo di Napoli e si estende per 1971 ettari.
2.Esso è costituito dalle Comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni storicamente riconosciute dalle stesse popolazioni di: -Massa, capoluogo,nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici centrali; -Acquara; Annunziata; Casa; Marciano; Marina della Lobra; Marina del Cantone; Monticchio; Nerano; Pastena; Puolo; S.Agata su Due Golfi; Schiazzano; S.Francesco; S.Maria; S.Maria della Neve; Termini; Torca;

ART.5 - Finalità del Comune

1. Il Comune nell’ ambito delle Leggi statali e regionali, si impegna a garantire per quanto di competenza:
a) il benessere morale e materiale alla fruizione del tempo libero, allo svolgimento di una generalizzata attività sportiva ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi della comunità;
b) la conservazione, la valorizzazione, la difesa ed il recupero dell’ ambiente e del territorio quali valori assoluti da preservare e custodire nell’ interesse della comunità locale, dell’ umanità tutta e delle generazioni a venire;
c) l’ attuazione piena dei diritti delle persone in uno spirito di solidarietà che coinvolge con particolare riguardo quelli delle categorie sociali meno forti: i minori, i giovani, le donne, gli anziani,gli inabili,i meno abbienti ed i portatori di handicap;
d) la funzione sociale dell’ iniziativa pubblica in economia, anche ai fini occupazionali;
e) lo sviluppo dell’ iniziativa privata da orientarsi a fini sociali, particolarmente nei settori dell’ agricoltura e dell’ artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi;
f) la tutela,la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali, del patrimonio culturale,storico,artistico, archeologico e paesaggistico quali valori da assicurare prioritariamente alla fruizione della comunità locale nel rispetto dell’ ordinamento;
g) forme adeguate di partecipazione per i non residenti;
h) la forte identità e vocazione comprensoriale nell’ ambito delle costiere sorrentina ed amalfitana di cui è parte integrante il territorio.

ART.6 - Principi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Comune favorisce la nascita e lo sviluppo delle libere forme associative; persegue la realizzazione dei programmi nel confronto costante con i cittadini in clima di massima correttezza e trasparenza; favorisce la partecipazione degli enti, delle realtà territoriali, frazionali, delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, religiose, economiche, culturali, politiche e scientifiche; pubblicizza in forma adeguata gli atti dell’ Amministrazione Comunale; garantisce ai cittadini in forma singola od associata, l’ accesso agli atti alle strutture ed ai servizi del Comune, individua come criterio fondamentale la distinzione del ruolo politico da quello amministrativo, valorizzando le competenze, gli organi e la professionalità del personale ed individuando le rispettive responsabilità; organizza le proprie strutture in funzione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, uniformandole ai principi dell’ economicità dell’ efficienza ed efficacia dei servizi, anche attuando forme di decentramento ricorrendone le condizioni.
2. Costituisce principio di peculiare valore, ricollegandosi all’ universalità del nome e dell’ immagine delle costiere sorrentine ed amalfitane, di cui Massa Lubrense costituisce il più ampio litorale, la costante ricerca di rapporti con altre comunità e popoli, anche attraverso gemellaggi e scambi culturali.


ART.7 - Funzioni del Comune

1. Il Comune di Massa Lubrense ha competenza generale e rappresenta la comunità massese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune è titolare, delle funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio comunale salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, esse siano normativamente conferite alla provincia, alla città metropolitana, alla regione o allo Stato, in base ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
2. Il Comune, conformemente ai principi costituzionali e della Carta europea delle Autonomie locali, è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il principio di sussidiarietà viene attuato anche nell’ambito della comunità locale, nel senso di consentire ed anzi favorire l’esercizio delle funzioni proprie mediante attività che possono essere svolte adeguatamente dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali locali, a ciò adeguando i regolamenti comunali e l’organizzazione amministrativa del Comune.
4. Per l’ esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione. Anche quanto ai rapporti con i superiori livelli di governo, il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.
5. Per l’esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell’autonomia finanziaria, perseguendo gli obiettivi della rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità massese e della efficace, efficiente ed economica gestione delle risorse.
6. Il Comune disciplina l’ attuazione coordinata con gli enti interessati degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap.

ART.8 - Esercizio e funzioni delegate

1. La legge può demandare al Comune l’ esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui il provvedimento di delega non contenga apposite direttive per l’ espletamento di dette funzioni, l’ esercizio delle stesse è disciplinato dal Regolamento comunale.

ART.9 - Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s’intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del Comune, salve le ulteriori modalità eventualmente previste dalla legge, in casi particolari.
2. L’albo informatico deve essere strutturato con capacità e modalità operative tali da consentire l’esaustiva ottemperanza a tutti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, e dalle modifiche normative che in futuro saranno eventualmente introdotte dal Legislatore nazionale.

TITOLO II - Ordinamento strutturale
ART. 10 - Organi

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio e compie tutti gli atti che non rientrano nelle competenze del sindaco, del consiglio comunale e dei responsabili degli uffici e servizi.

ART. 11 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la raccolta della documentazione a corredo delle proposte di deliberazione è effettuata a cura dei responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, o da altro dipendente all’uopo delegato dal segretario stesso, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente (del collegio deliberante) e dal segretario comunale.

ART. 12 - Il Consiglio Comunale

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua progressiva attuazione.
4. Il consiglio comunale, tra le altre funzioni previste dalla legge, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge. La validità degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune resta limitata all'arco temporale di durata in carica dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma la propria azione ai principi dì pubblicità, trasparenza e legalità, tendendo per tale via ad assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti deliberativi approvati dal consiglio devono espressamente individuare gli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 13 - Presidente del Consiglio

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto nella prima seduta consiliare successiva all’elezione del Consiglio comunale. Nella stessa seduta puo’ essere eletto anche un altro consigliere cui attribuire le funzioni di Vice Presidente del Consiglio il quale sostituirà il Presidente del Consiglio in caso di assenza o legittimo impedimento per motivi di fatto o di diritto.
2. Per essere eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio i candidati dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo;
c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunali;
e) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
f) insedia le commissioni consiliari, se costituite, e vigila sul loro regolare funzionamento;
g) assicura adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ ente;
4. Il Presidente del Consiglio esercita la sua funzione con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio cessa le sue funzioni in caso di dimissioni dalla carica, che devono essere rassegnate per iscritto, con apposita nota indirizzate al Consiglio Comunale e sono valide, efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo del Comune; ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, portata in discussione almeno dieci giorni dopo la sua formale presentazione e votata per appello nominale dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. La nomina del nuovo Presidente viene effettuata nella stessa seduta consiliare, subito dopo l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente precedentemente eletto. In ogni caso fino alla nomina del nuovo Presidente la presidenza è assunta dal Vice presidente e, in caso di assenza, impedimento o dimissioni di quest’ultimo, dal consigliere anziano.

ART. 14 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, di propria iniziativa, o su richiesta del Sindaco, oppure di almeno un quinto dei consiglieri. La riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni dalla data della convocazione, se d’iniziativa del Presidente. Se la richiesta viene formulata dal sindaco o da altri consiglieri, il presidente è tenuto a diramare la convocazione, con relativo ordine del giorno, in cui siano inseriti gli argomenti proposti, purchè rientranti nelle funzioni riservate per legge al Consiglio, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La seduta deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla data dell0’avviso di convocazione.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, iscritte in ordine progressivo, seguendo l’ordine di trattazione, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, la cui data deve essere fissata a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.
6. L’integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già diramata la convocazione, può essere effettuata, con le medesime modalità indicate al comma precedente, ma deve essere consegnata a ciascun consigliere almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. L’integrazione dell’ordine del giorno può essere chiesta e disposta anche dopo che una seduta di prima convocazione sia andata deserta o sia divenuta deserta nel corso dei lavori. In tal caso, la seduta a svolgersi sarà di seconda convocazione, per gli argomenti non discussi nella precedente seduta andata deserta o divenuta tale durante i lavori, ma sarà di prima convocazione, per gli argomenti inseriti nell’ordine del giorno aggiuntivo.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio di norma almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie; almeno due giorni liberi prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

ART. 15 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. L’approvazione del documento contenente le linee programmatiche di mandato deve avvenire con votazione palese e per appello nominale.
3 Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno é facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata dei mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 16 - Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, per il preventivo esame di argomenti da sottoporre poi a decisione dell’intera assemblea consiliare, nonché commissioni temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da un massimo di cinque consiglieri comunali, eletti con criterio proporzionale, con modalità atte a garantire la presenza di almeno un componente in rappresentanza del o dei gruppi di minoranza consiliare. Nelle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. L’organizzazione dei lavori, il funzionamento, la composizione, i poteri, e le forme di pubblicità degli atti delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 17 - Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità locale, alla quale sono costantemente chiamati a rispondere politicamente. Lo stato giuridico, l’entrata in carica, le modalità di presentazione e l’efficacia delle dimissioni, nonché la sostituzione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista sommata con i voti di preferenza individuale conseguiti. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano dì età.

ART 18 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Il Regolamento disciplina altresì le modalità ed i termini per il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio e delle altre comunicazioni del Presidente, anche con riferimento all’onere di elezione di un domicilio o alla designazione di un domiciliatario nel territorio comunale, in caso di residenza del consigliere al di fuori del territorio comunale, nonchè con riferimento alla facoltà di consentire l’invio e la ricezione con modalità informatiche.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. A tal fine essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa. Non è ammesso opporre rifiuti atti a limitare il diritto del Consigliere all’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, salvo i casi in cui continue e ponderose richieste di accesso appaiano sostanziare i caratteri di strategie ostruzionistiche, in grado di determinare la paralisi dell’attività dell’ufficio, o comunque un eccessivo ed ingiustificato aggravio di lavoro per il personale addetto, ovvero allorchè le richieste di accesso appaiano volte ad esercitare un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione, vietato dall’ART.24, comma 3 della Legge n.241/1990.
3. In relazione ai dati ed alle informazioni acquisite, i consiglieri sono tenuti al segreto secondo le specifiche prescrizioni di legge.
4. I consiglieri hanno diritto ad ottenere da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 18 del presente Statuto.
5. Ciascun consigliere è tenuto a fornire, con le modalità appositamente determinate ed entro il termine indicato nella delibera di convalida degli eletti, i dati occorrenti per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’ART.14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33. La mancata o incompleta comunicazione dei dati suddetti comporta l’irrogazione, a carico del consigliere inadempiente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ART.47 del medesimo D.Lgs. n.33/2013.

ART. 19 - Dimissioni, sospensione, rimozione, decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale debbono essere redatte per iscritto, sottoscritte personalmente, indirizzate al consiglio comunale e presentate personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune, che le assume immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. Se non vengono presentate personalmente, le dimissioni devono essere sottoscritte con firma autenticata nei modi di legge e devono essere presentate al protocollo generale del Comune da persona munita di delega, la cui sottoscrizione sia stata a sua volta autenticata nei modi di legge, in data non anteriore a cinque giorni. Salvo quando ricorrano i presupposti per avviare la procedura di scioglimento, a norma dell’ART.141 del D.Lgs. n.267/2000, il Consiglio deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni seguendo l’ordine di acquisizione delle stesse al protocollo generale.
2. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di incandidabilità del consigliere in carica, ai sensi dell’ART.10 del D.Lgs. n.235/2012, il Consiglio Comunale deve dichiarare la nullità dell’elezione del consigliere, con conseguente annullamento della relativa convalida e decadenza dalla carica. La decadenza di diritto dalla carica si determina, in ogni caso, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per i delitti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.235/2012 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione. La medesima conseguenza si determina in caso di emersione di una delle situazioni indicate all’ART.60 del D.Lgs. n. 267/2000 come causa di ineleggibilità, o di una delle condizioni di incompatibilità indicate agli artt.63 e ss. D.cit., ove non rimossa. La decadenza dalla carica di consigliere comunale si determina, infine, in caso di assenza a tre sedute consiliari consecutive o per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza di alcuna valida giustificazione, fornita dal consigliere interessato con comunicazione preventiva o anche entro il mese successivo alla riscontrata assenza. Il Regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione di nullità e di decadenza dalla carica, nonché per la surrogazione dei consiglieri decaduti.
3. Il Consigliere Comunale può essere rimosso dalla carica, con decreto del Ministro dell’Interno, quando compia atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico ai sensi dell’ART.142 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il Consigliere è sospeso di diritto ove sia stato notificato dal Prefetto al Consiglio Comunale un provvedimento giudiziario che comporti la sospensione, per uno dei casi di cui all’ART.11, commi 1 e 2,del D.Lgs. n.235/2012. Inoltre, il Consigliere può essere sospeso a norma dell’ART.142 del D.Lgs. n.267/2000, con provvedimento prefettizio, nelle more del decreto di rimozione per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. Il Consigliere sospeso non può esercitare alcuna funzione connessa con la carica, e non è computato al fine della verifica del numero legale per la validità delle sedute del Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione del Consigliere, delibera la temporanea sostituzione, a norma dell’ART.45, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000. La sospensione cessa di diritto allo scadere dei termini di cui al comma 4 del precitato ART.11 D.Lgs. n.235/2012, ovvero quando, prima di tale scadenza, sia stato comunicato un provvedimento giudiziario dal quale derivi la cessazione. Tale provvedimento deve essere tempestivamente pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune e di esso viene data notizia nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, cui ha ovviamente diritto a prendere parte il Consigliere, se reintegrato nelle funzioni. Viceversa, se la sospensione è cessata per far luogo alla dichiarazione di nullità dell’elezione, alla decadenza dalla carica o alla rimozione per una delle cause di cui ai commi precedenti, il Consiglio, nella prima seduta utile, provvede alla surrogazione.

ART. 20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, salvo diversa comunicazione, un unico gruppo consiliare. Le comunicazioni in ordine alla formazione dei gruppi vanno effettuate al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale entro il termine previsto dal regolamento. Salvo diversa indicazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non nominati componenti della giunta, che nell’ambito di ciascuna lista abbiano riportato il maggior numero dì preferenze. 2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 2 (due) membri, salvo il caso in cui nell’ambito di una lista elettorale sia risultato eletto un solo candidato, al quale vengono comunque riconosciute le prerogative di capogruppo.
3. E' istituita, presso il comune di Massa Lubrense la conferenza dei capigruppo, quale organo di consulenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio, per l’esame di argomenti di interesse generale, in via preliminare rispetto alla discussione in consiglio comunale.
4. La conferenza dei capigruppo viene sentita, salvo i casi di urgenza, prima della formale convocazione del consiglio comunale, in merito agli argomenti che s’intendono iscrivere all’ordine del giorno. In tale sede i singoli capigruppo possono proporre l’inserimento di ulteriori argomenti, i quali, ove assentiti, verranno iscritti di seguito a quelli indicati dal sindaco e dal presidente del Consiglio.

ART. 21 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. E’ il legale rappresentante il del comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi comunali ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al comune; esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce dì popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 22 - Attribuzioni di amministrazione

1.In particolare, il Sindaco, in veste di capo dell’Amministrazione comunale:
a) nomina e revoca il Segretario Comunale, e può nominare un vicesegretario, individuato fra i funzionari apicali in possesso dei requisiti per l’ accesso alla qualifica di segretario comunale;
b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti, nonché dei criteri e princìpi dettati dall’Ordinamento Professionale del personale degli enti locali;
c) attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti,aziende ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti dalle disposizioni normative; assicurando la rappresentanza di entrambi i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione.
e) coordina e riorganizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
f) compie gli atti conservativi dei diritti dei Comuni;
g) dirige e coordina l’ attività politica e amministrativa del Comune;
h) promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma e stipula nell’interesse dell’ente le convenzioni con altri enti pubblici;
i) rappresenta il Comune in seno alle assemblee dei consorzi di cui è parte il comune e delle società il cui patrimonio appartiene, in tutto o in parte, al comune; l) convoca i comizi per i referendum comunali;
m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
2. Il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale risponde verso il Sindaco dell’ organizzazione e della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio. 3. Il Sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ ordinamento del comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”
4. a norma dell’ART.4 del d.lgs. n.149/2011, come modificato dall’ART.11 del d.l. n.16/2014, convertito, con modifiche, nella legge n.68/2014, il sindaco, entro e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del proprio mandato, e’ tenuto a sottoscrivere la relazione di fine mandato - contenente la dettagliata descrizione delle attivita’ normative ed amministrative svolte con specifico riferimento alle materie indicate al 4° comma dell’ART.4 citato - all’uopo predisposta dal responsabile del servizio finanziario, con l’ausilio del segretario generale. entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dal revisore unico dei conti e nei tre giorni successivi deve essere trasmessa dal sindaco alla sezione regionale di controllo della corte dei conti. infine, entro i sette giorni successivi alla certificazione del revisore, la relazione deve essere pubblicata nel sito istituzionale del comune, con la menzione della data di invio alla corte dei conti. in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi trovano applicazione le sanzioni di cui al 6° comma dell’ART.4 citato. in tale ultimo caso il sindaco e’ tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione nella pagina principale del sito istituzionale del comune, esponendo le ragioni del mancato adempimento.

ART. 23 - Attribuzione di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull' intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi, indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 24 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b) convoca e presiede la giunta comunale, propone argomenti da sottoporre all’esame della giunta stessa
c) può delegare ai singoli componenti della Giunta Comunale l’esercizio dei poteri di indirizzo, direzione e coordinamento in settori di attività rientranti nelle materie di sua competenza, comunicando il conferimento delle deleghe al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicando i relativi provvedimenti di conferimento all'albo pretorio on line del Comune;
d) può delegare ad uno o più consiglieri comunali l’assolvimento di compiti specifici, nonché l’esame di specifiche problematiche, per l’individuazione delle ipotesi di soluzione più confacenti al perseguimento dell’interesse pubblico, ferma restando la competenza propria e/o del singolo assessore delegato, alla adozione degli atti aventi rilevanza esterna;
e) può delegare l’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo a singoli assessori, al segretario generale, a consiglieri comunali, a funzionari o dipendenti del Comune, entro i limiti consentiti dalla legge.

ART. 25 - Vice Sindaco

1. Il Vice sindaco, nominato tale dal Sindaco, é l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

ART. 26 - Dimissioni e impedimento permanente, sospensione, dichiarazione di nullità dell’elezione, decadenza, rimozione del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, sempre che il Sindaco nel frattempo non le abbia ritirate, esse determinano la cessazione dalla carica, la decadenza della Giunta e l’avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, ad ogni effetto di legge.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene in ogni caso accertato dal Consiglio Comunale, all’uopo convocato dal Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione dell’atto in cui tale impedimento sia stato motivatamente prospettato. Con la conseguita esecutività della deliberazione consiliare di accertamento della sussistenza dell’impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade ed ha avvio la procedura di scioglimento del consiglio, se non già avviata per effetto di provvedimenti adottati da altre Autorità.
3. Il Sindaco è sospeso di diritto ove sia stato notificato dal Prefetto al Consiglio Comunale un provvedimento giudiziario che comporti la sospensione, per uno dei casi di cui all’ART.11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.235/2012. Durante il periodo di sospensione, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’assessore avente delega generale e funzioni vicarie; mentre il Sindaco non è computato al fine della verifica del numero legale occorrente per la validità delle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. La sospensione cessa di diritto allo scadere dei termini di cui al comma 4 del precitato ART.11 D.Lgs. n.235/2012, ovvero quando, prima di tale scadenza, sia stato comunicato un provvedimento giudiziario dal quale derivi la cessazione. Tale provvedimento deve essere tempestivamente pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune e di esso viene data notizia nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.
5. L’emanazione di una sentenza definitiva di condanna o di un provvedimento giudiziario di cui all’ART.10, comma 1, del D.Lgs. n.235/2012 determina la nullità dell’elezione a sindaco. Entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione della sentenza emessa, il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio Comunale, che deve provvedere alla dichiarazione di nullità dell’elezione, se i fatti erano antecedenti alla candidatura e, in ogni caso, alla conseguente dichiarazione di decadenza dalla carica, con contestuale decadenza della Giunta ed avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio stesso. Il Segretario Comunale provvede all’immediato invio del verbale di deliberazione al Prefetto. 6. Il Sindaco, infine, può essere rimosso dalla carica, con decreto del Ministro dell’Interno, quando compia atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’ART.142 del D.Lgs. n. 267/2000. Nelle more dell’adozione del decreto di rimozione, il Prefetto può disporre la sospensione dalla carica, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

ART. 27 - Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera mediante deliberazioni collegiali, adottate a maggioranza dei suoi componenti effettivi, previa convocazione ad opera del Sindaco, con le modalità da lui stesso stabilite.
2. Le sedute della Giunta devono tenersi preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante inserzione di copia dell’intero documento all’albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Anche dopo l’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio informatico le delibere restano comunque accessibili e visibili, in apposita partizione della sezione “amministrazione trasparente” del sito informatico istituzionale del comune, ove riguardino uno degli oggetti per i quali sussiste specifico obbligo di pubblicazione, ai sensi i cui all’ART.23 del d.lgs. n.33/2013, con le modalità ivi indicate.

ART. 28 - Composizione, nomina e revoca degli assessori

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo dí 5 ( cinque ) assessori, nominati dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, e in particolare garantendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, computandosi a tal fine anche il Sindaco, con arrotondamento aritmetico. Uno degli assessori è investito della carica di vice sindaco. 2. Il Sindaco comunica i nominativi e presenta i componenti della Giunta al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali.
3. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri comunali, o anche all’esterno del consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale anche al fine del rispetto dell’obbligo di rappresentanza minima di genere di cui al precedente comma 1. Non può essere nominato assessore esterno il candidato non eletto nell'ultima tornata per la elezione del Consiglio Comunale.
4. L’assessore esterno puo’ partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.
5. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro un breve lasso di tempo gli assessori dimissionari.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. 7. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo dei consiglio comunale.

ART. 29 - Funzionamento della giunta

1. La giunta e’ convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite Sindaco, d’intesa con i componenti.
3. Le sedute sono valide se é presente almeno la metà dei componenti effettivi e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono esser dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti effettivi.

ART. 30 - Competenze

1. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. Inoltre la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La giunta svolge inoltre attività propositiva e impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) adotta gli schemi di regolamenti e ne propone la definitiva approvazione al Consiglio;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe dei tributi comunali e, propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) dispone accettazioni o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui é rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
p) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.

TITOLO III - Partecipazione e decentramento
CAPO I - Partecipazione
ART. 31 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente, al fine di favorire il continuo allargamento della base di iniziativa e di impulso per i processi decisionali, nella prospettiva di un progressivo innalzamento dei livelli di trasparenza, imparzialità ed in genere, buon andamento dell’azione amministrativa comunale, nonché in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II - Associazionismo e volontariato
ART. 32 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle associazioni interessate, dispone l’inserzione e la registrazione delle stesse nell’apposito albo delle associazioni che operano sul territorio comunale, che comprende anche le sezioni locali di associazioni e aventi rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni, con l’intento di favorire la formulazione di proposte integrate, provenienti dal mondo dell’associazionismo locale, volte a migliorare l’assetto dei servizi disponibili.

ART. 33 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a giorni 10 (dieci).

ART. 34 - Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. 2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi di cui ha la diretta disponibilità, in modo gratuito o con tariffe agevolate.
3. Le modalità di accesso ai contributi, ivi compresi quelli in natura, riferiti all’utilizzo di strutture, beni o servizi dell'ente per attività associative ritenute di particolare interesse pubblico, è stabilita in apposito regolamento, sulla base del principio della trasparenza e della garanzia di pari opportunità per tutte le associazioni.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. Le modalità istitutive di tali collaborazioni e per la determinazione e l’erogazione dei relativi corrispettivi alle associazioni sono disciplinati dal regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 35 - Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Le organizzazioni di volontariato potranno esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. 3. Il comune garantisce che la prestazione di attività d’interesse collettivo e di preminente rilevanza, svolte in forma volontaria e gratuita, sia validamente supportata, per quanto finanziariamente ed oggettivamente possibile, con le occorrenti dotazioni infrastrutturali, ed inoltre che vi sia adeguata tutela sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III - Modalità di partecipazione
ART 36 - Consultazioni

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme e le modalità di svolgimento di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 37 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La adesione alla petizione può avvenire senza formalità di sorta, mediante la semplice sottoscrizione apposta in calce al testo dell’istanza e/o delle richieste rivolte all'amministrazione
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 5 ( cinque ) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 (centocinquanta ) persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione adottata dall'organo competente, sulla petizione presentata, è pubblicizzata mediante affissione di appositi avvisi in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 ( duecento ) persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta successiva del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 ( venti ) giorni.

ART. 38 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 500 ( cinquecento ) avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e sentito il Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale, entro 20 ( venti ) giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 ( trenta ) giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni assunte dall’organo competente in esito alle proposte come sopra formulate sono pubblicate, in aggiunta alle ordinarie modalità di legge, anche mediante avvisi scritti, pubblicati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 39 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 12 ( dodici ) per cento degli iscritti nelle liste elettorali, nonché la Giunta Comunale ed un numero di consiglieri comunali non inferiore ai due terzi dei componenti assegnati possono chiedere che vengano indetti referendum consultivi in materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento é già stato espletato un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà di iniziativa referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2 ( due ).
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 120 (centoventi ) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e la relativa deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

ART. 40 - Diritto di Accesso ed informazione ai cittadini

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la più ampia accessibilità agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento, in conformità ai principi della Legge n.241/1990 e successive integrazioni.
2. Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di una effettiva partecipazione, il Comune cura l’informazione alla comunità, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, attraverso la pubblicazione di stampati, l’affissione di manifesti e le altre forme di comunicazione compresa quella telematica.
3. Con riferimento agli atti e provvedimenti che formano oggetto di pubblicazione obbligatoria per legge, è garantito libero accesso a chiunque, gratuitamente ed in assenza di qualsivoglia limitazione in ordine alla legittimazione soggettiva. Pertanto, ove risulti omessa una pubblicazione obbligatoria per legge, il responsabile della trasparenza, cui va indirizzata la relativa istanza di accesso, ai sensi dell’ART.5 del D.Lgs. n.33/2013, deve provvedere entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione dell’istanza, dandone comunicazione al richiedente e contestualmente segnalando l’omissione al responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, per la doverosa valutazione, nei termini di legge, della sussistenza o meno di presupposti ed elementi rilevanti ai fini della esperibilità dell’azione disciplinare.

ART. 41 - Principio di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi

1. Attraverso la pubblicazione nel sito informatico istituzionale di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dagli organi politici e burocratici, con le modalità e per il tempo indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, viene assicurata integrale e conforme ottemperanza non solo agli obblighi di pubblicità legale, con specifico riferimento all’Albo Pretorio informatico, istituito ed operante all’interno di detto sito, ma anche, e più in generale, agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione delle informazioni sull’attività amministrativa, la cui disciplina è stata oggetto di riordino, ad opera del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
2. Per l’ottemperanza ai suddetti obblighi di trasparenza è istituita, nell’ambito del sito informatico istituzionale, la sezione “Amministrazione trasparente”, contenente le sottosezioni indicate dall’Allegato al D.Lgs. n.33/2013, all’interno delle quali devono essere correttamente pubblicati gli atti emanati dagli organi del Comune, secondo le modalità e per i tempi previsti. La sezione e le sottosezioni sono tecnicamente strutturate in modo da assicurare la costante e libera accessibilità da parte di chiunque interessato.
3. Quanto sopra nel rigoroso rispetto del principio generale di trasparenza, inteso, in coerenza con quanto disposto del precitato Decreto n.33/2013, all’ART.1, quale accessibilità totale delle informazioni sull’organizzazione e l’attività dell’Ente, e sul presupposto che il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ivi indicati, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione, a norma dell’ART.117, 2° comma, lett.m), della Costituzione.
4. Restano in ogni caso ferme le eccezioni, concernenti i casi di atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio,che ne vieti l’esibizione solo quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone dei gruppi o delle imprese.

ART. 42 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco e/o agli assessori delegati, interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dall'interrogazione.
3. In ogni altro caso, laddove l’istanza sia specificamente rivolta ad ottenere un provvedimento amministrativo, il relativo procedimento deve essere esperito dal servizio competente e dal Funzionario ivi preposto, il cui nominativo figuri coerentemente nella competente sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito informatico istituzionale del Comune, e nel rispetto dei termini ivi indicati.
4. Nella predetta sezione del sito deve essere indicato, in modo da poterlo liberamente rilevare con assoluta immediatezza, anche il nominativo ed i recapiti telefonici ed informatici del funzionario incaricato del potere sostitutivo, cui il richiedente può rivolgersi, a norma e per gli effetti di cui all’ART.2, commi 9 bis e 9 ter, della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento avviato con l’istanza.

ART. 43 - Intervento nei procedimenti amministrativi

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Il Responsabile del procedimento deve comunicare l’avvio dei procedimenti ad impulso d’ufficio a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale produrrà effetti diretti e a coloro che devono intervenirvi obbligatoriamente; nonché a coloro che possano ricevere un pregiudizio dal provvedimento, se diversi dai diretti destinatari dello stesso.
3. L’eventuale sussistenza di particolari ragioni di celerità, che impediscano la comunicazione di avvio del procedimento, deve essere congruamente comprovata e documentata da parte del responsabile del procedimento al funzionario responsabile del Servizio e, da questi al Sindaco.
4. I destinatari del provvedimento finale, i cointeressati ed i contro interessati, anche se non abbiano ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avendo facoltà di intervenire nel procedimento, possono chiedere di essere sentiti dal funzionario responsabile del Servizio procedente, ovvero possono inviare memorie, deduzioni, osservazioni o altri scritti diversamente denominati, volti a rappresentare ed illustrare elementi, rilievi ed aspetti che possano avere incidenza anche indiretta sull’esito del procedimento in corso.
5. La fissazione dei termini per la presentazione di memorie e/o per l’ audizione di intervenienti al procedimento deve assicurare, da un lato, il più ampio esercizio possibile del diritto di intervento, dall’altro il rigoroso rispetto dei termini di conclusione del procedimento.
6. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al secondo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'ART. 38 dello statuto.

ART. 44 - Determinazione del contenuto dell'atto

1. Anche in accoglimento di memorie o proposte acquisite nella fase della partecipazione al procedimento, il provvedimento finale può essere modulato nel contenuto discrezionale da un previo accordo scritto tra il destinatario del provvedimento stesso e il funzionario procedente, legittimato ad esprimere la volontà del Comune, ai sensi degli ART.107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. n.267/2000.
2. L’accordo, che non può mai pregiudicare eventuali diritti di terzi, nè contrastare con il preminente interesse pubblico, che il Funzionario comunale deve pur sempre perseguire, può anche essere sottoscritto in sostituzione del provvedimento finale, fermo restando il rispetto dei limiti suesposti.

TITOLO IV - Attività amministrativa
ART 45 - Principi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini , attua le forme di partecipazione previste dalla legge e dal presente statuto, nonché forme di cooperazione ed interazione con organismi ed enti privati operanti nel territorio, nonché con altri comuni, con l’amministrazione provinciale e/o con gli altri enti di area vasta, per l’ottimale organizzazione ed espletamento di funzioni da svolgersi in ambiti territoriali sovra comunali, nel rispetto ed in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà (ART.118 Cost.).

ART. 46 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia e imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale, in conformità alla legge, individua la forma di organizzazione e gestione di ciascun servizio pubblico locale, più idonea, tra quelle consentite dalla stessa normativa in vigore, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo i criteri di economicità efficienza ed efficacia.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria per l’ erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
6. La compartecipazione alla spesa per l’ erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti applicando agevolazioni e forme di esenzione totale (ove consentite dalla legge) e parziale.
7. In ogni caso per il gettito tariffario deve essere sempre garantito il livello di copertura dei costi richiesto per legge, ovvero, ove non è normativamente indicato un livello minimo di copertura, deve essere assicurato un livello di introito che, tenuto conto anche di eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate, riesca a garantire l’equilibrio del bilancio.
8. Le condizioni economiche per le prestazioni agevolate vengono definite in apposito regolamento, secondo le disposizioni legislative in materia.
9. Tutte le deliberazioni per la scelta delle modalità ed i servizi di cui ai successivi articoli sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 47 - Aziende speciali

1. Per l’organizzazione e l’erogazione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

ART. 48 - Individuazione e nomina degli Organi delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, la durata in carica degli organi, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente dell’azienda speciale è individuato e nominato dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Gli amministratori sono individuati e nominati dal sindaco tra i dipendenti comunali che abbiano maturato speciali competenze nella organizzazione e gestione della specifica tipologia di servizi erogati dall’azienda o, in mancanza, che per formazione culturale ed esperienza professionale siano ritenuti idonei.
4. Il direttore è assunto mediante procedura selettiva o almeno comparativa, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente una durata non superiore a quella del mandato consiliare.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina di un revisore dei conti dell’azienda speciale, ferma restando la facoltà di disporre che il revisore unico del Comune svolga le funzioni di revisione anche nei confronti dell’azienda speciale. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generati per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì il piano - programma dell’azienda, contenente il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra il Comune e l’azienda, il bilancio economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e il conto consuntivo dell’azienda. ed esercita la vigilanza sull’attività degli organi e sulle scelte imprenditoriali e finanziarie dell’azienda.
7. A norma del comma 5 bis dell’ART.114 del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dall’ART.25, comma 2, lett.a), del D.L.24.01.2012, n.1, convertito con modifiche, nella legge 24.03.2012, n.27, quale risulta a seguito delle modifiche introdotte con l’ART.4, comma 12, del D.L. 31.08.2013, n.101, convertito con modifiche nella legge 30.10.2013, n.125, alle aziende speciali che erogano servizi diversi da quelli socio assistenziali, educativi, scolastici, per l’infanzia, culturali e farmaceutici, trovano applicazione le norme in materia di patto di stabilità interno, secondo le modalità ivi indicate, nonché quelle del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e le norme che stabiliscono nei confronti del Comune divieti e limitazioni in materia di assunzione di personale, oneri contrattuali retributivi, consulenze, partecipazioni societarie
8. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 49 - Istituzioni

1. Per l’organizzazione e l’erogazione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica il Consiglio Comunale può istituire una o più istituzioni. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Per la loro individuazione e nomina trovano applicazione le medesime disposizioni previste dall’articolo precedente per le aziende speciali.
3. Gli organi dell'istituzione possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi ì criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, Il consiglio comunale approva altresì il piano - programma dell’istituzione, contenente il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra il Comune e l’istituzione stessa, il bilancio economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e il conto consuntivo dell’istituzione ed esercita la vigilanza. sull’attività degli organi.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
7. Nei confronti delle istituzioni che erogano servizi pubblici locali diversi da quelli socio assistenziali, educativi, culturali, scolastici e per l’infanzia trovano applicazione i medesimi divieti e limitazioni previsti per le aziende speciali e richiamati al comma 7 dell’articolo precedente.

ART. 50 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Ove consentito per legge, per l’ottimale organizzazione e gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, il consiglio comunale puó approvare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale interamente comunale, o anche la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata già esistenti, aventi capitale interamente pubblico.
2. E’ altresì consentito, entro i limiti di legge, deliberare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione, anche maggioritaria, di soggetti privati, che dovranno tuttavia essere individuati mediante formale procedura di evidenza pubblica, per mezzo della quale venga contestualmente affidato anche il servizio, per la durata indicata nel bando di gara.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e nel caso di società a capitale misto, deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. L’atto costitutivo e/o lo statuto della società deve prevedere che i componenti degli organi societari vengano individuati e nominati, nel numero massimo previsto per legge, dal sindaco, ai sensi dell’ART.50, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale
5. In caso di costituzione di società a capitale interamente comunale, l’atto costitutivo e lo statuto della società devono prevedere forme di controllo analogo a quello esercitabile sulle articolazioni interne del Comune (Servizi ed Uffici) ed il divieto per la società di espletare attività rivolte ad enti o soggetti diversi dal Comune, o almeno la limitazione del volume complessivo di tali attività esterne ad un massimo del 10 per cento del totale complessivo delle attività svolte dalla società. In caso di acquisto di quote di società a capitale interamente pubblico, i patti parasociali dovranno garantire al Comune l’effettiva possibilità di incidere sulle scelte imprenditoriali e finanziarie della società stessa, fermo restando che gli enti pubblici soci dovranno essere i principali destinatari delle attività svolte dalla società.
6. Le società affidatarie in house devono rispettare il patto di stabilità interno, secondo le modalità definite con apposito decreto ministeriale. Nell’ambito degli strumenti di controllo analogo il servizio di Ragioneria del Comune vigila sul costante rispetto da parte della società dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell' ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 51 - Acquisto di beni e servizi, reclutamento e spese di personale degli organismi partecipati

1. Le medesime regole e procedure pubblicistiche normativamente stabilite per l’acquisto di beni e servizi da parte del Comune trovano integrale applicazione anche nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a capitale interamente comunale o pubblico partecipate dal Comune.
2. Le società a capitale interamente comunale o pubblico che gestiscono servizi pubblici locali devono reclutare il proprio personale nel rispetto integrale dei principi sanciti dall’ART.35, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.
3. Le società strumentali a capitale interamente comunale o pubblico devono comunque rispettare, nel reclutamento del personale, i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
4. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a capitale interamente comunale o pubblico assicurano la riduzione progressiva dei costi del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con appositi atti di indirizzo del Comune, che tengano conto dei divieti e limitazioni imposti dalla legge al Comune stesso, nonché delle specificità dei settori di attività dei singoli organismi partecipati.
5. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi, scolastici, per l’infanzia, culturali e/o alla persona, nonché le farmacie comunali, sono escluse dagli obblighi di cui al comma precedente, ma devono comunque mantenere un livello di costi del proprio personale coerente con l’entità dei servizi erogati.

ART. 52 - Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali e con amministrazioni statali e/o altri enti pubblici e con privati ove normativamente consentito, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 53 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, e con altri enti pubblici, ove questi siano legittimati dalle norme che li disciplinano, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione degli altri atti del Comune.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 54 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune insieme con quella di altri soggetti pubblici, ed ove le opere, interventi o programmi di interventi investano la competenza prioritaria del Comune di Massa Lubrense, rispetto agli altri soggetti pubblici comunque interessati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine, il Sindaco dispone la convocazione di apposita conferenza di servizi, al fine di acquisire il consenso dei legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici interessati, quali comuni limitrofi, amministrazioni provinciali, Regione e/o altri enti pubblici. La Conferenza di servizi può concludersi direttamente con l’approvazione formale dell'accordo di programma, oppure questo può risultare da formale provvedimento del sindaco, che raccolga il consenso unanime acquisito in sede di conferenza dei servizi.
3. L’approvazione dell’accordo implica dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare, che resta efficace per un periodo massimo di tre anni. Se però ne deriva una variante allo strumento urbanistico generale vigente, l’accordo dovrà essere ratificato con deliberazione consiliare da adottarsi entro trenta giorni dalla data dell’atto di accordo, a pena di decadenza, ferma restando la successiva definitiva approvazione della variante da parte della Regione, o dell’ente da questa delegato, se non risulti che il rappresentante della Regione stessa abbia già manifestato il proprio assenso in sede di conferenza dei servizi.
4. Quanto disposto dai commi precedenti trova integrale applicazione anche nei casi in cui il Comune di Massa Lubrense sia chiamato a partecipare ad una Conferenza di servizi per la definizione ed approvazione di un accordo di programma ad iniziativa di altri enti, ove vi sia, ovviamente, un interesse pubblico ed una competenza, sia pure non preminente, del Comune stesso.

TITOLO V - Uffici e personale
ART. 55 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e di controllo, riservata agli organi politici: Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco, e funzione gestionale ed operativa, attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione organizzativa.
b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
c) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
d) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e) superamento del criterio di rigida ripartizione delle mansioni nello sviluppo e nell’attuazione dei programmi di lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, mirando prioritariamente all’arricchimento, attraverso la diversificazione delle esperienze, del bagaglio professionale dei singoli dipendenti, e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 56 - Funzione di controllo
La funzione di controllo, volta a garantire il funzionamento della struttura comunale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, si esplica mediante il sistema integrato dei controlli interni, articolato, come da disciplina di maggior dettaglio dettata dall’apposito regolamento, in:
a) controllo strategico, per la verifica della congruenza tra scelte programmatiche, obiettivi predefiniti e risultati conseguiti;
b) controllo di gestione, per la verifica del livello di efficienza, efficace ed economicità dell’azione amministrativa, attraverso l’ottimizzazione del rapporto fra costi e risultati;
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile, per la verifica della legittimità, regolarità e correttezza degli atti;
d) controllo sugli equilibri finanziari, per il monitoraggio e la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzati alla corretta e sana gestione finanziaria;
e) controllo sulle società partecipate, per la verifica della situazione gestionale, organizzativa e finanziaria delle società partecipate dal comune, nonché sui rapporti finanziari con l’ente stesso e la qualità dei servizi erogati;
f) controllo sulla qualità dei servizi, volto a misurare il grado di soddisfazione degli utenti per i servizi erogati dal Comune;

ART. 57 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’organizzazione degli uffici e del personale comunale è delineata dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, il quale, nel rispetto dell’ART.97 della Costituzione, dei principi stabiliti col presente Statuto, dei principi generali dell’ordinamento del lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni e con i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi, disciplina, tra l’altro: a) la struttura organizzativa dell’ente; b) gli incarichi e le funzioni di responsabilità apicale e la graduazione delle posizioni organizzative; c) il sistema di misurazione e valutazione delle performance; d) la dotazione organica dell’ente; e) la disciplina delle assunzioni e per il conferimento di incarichi esterni; f) l’istituto della mobilità; g) la disciplina degli incarichi ai dipendenti.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo politico amministrativo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il perseguimento, mentre ai funzionari responsabili spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità, e quindi il compito di perseguire gli specifici obiettivi gestionali ad essi assegnati, in grado di tradurre gli indirizzi programmatici in risultati concreti.
3.Con apposite deliberazioni della Giunta Comunale viene periodicamente rideterminata la dotazione organica del personale, in conformità ai principi ed in applicazione delle norme che impongono la riduzione programmata della spesa complessiva per il personale. Con apposite deliberazioni della Giunta viene altresì definita la programmazione del fabbisogno di personale, riferita ad un arco temporale di tre anni, ma da aggiornare annualmente, ivi definendo e rappresentando la strategia assunzionale da porre in essere nel periodo di riferimento, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali, nel rigoroso rispetto delle disposizioni legislative limitative in materia.
4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia , trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. 5. L’organizzazione del comune sì articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in conformità a quanto disposto dal regolamento, che può anche prospettare il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
6. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti ai bisogni collettivi e verificandone periodicamente la rispondenza e l'economicità.
7. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 58 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'esclusivo interesse dei cittadini.
2. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
3. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi ed alle attività quotidianamente spettanti gli, sulla base delle disposizioni impartite dal funzionario responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Ciascun dipendente risponde direttamente verso il funzionario responsabile della struttura organizzativa cui è assegnato e verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il regolamento prevede idonee iniziative e modalità volte all’aggiornamento ed all’arricchimento professionale del personale.
5. L’Amministrazione deve porre in essere tutte le misure occorrenti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro del personale comunale, secondo le prescrizioni di legge, e ad assicurare condizioni di lavoro idonee a preservarne nel tempo la salute e l'integrità psicofisica ed a garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
6. Tutti i dipendenti del Comune sono tenuti alla rigorosa ed integrale ottemperanza alle regole di comportamento indicate nell’apposito Codice di comportamento, e ad evitare atti, fatti e comportamenti rilevanti quali fattispecie disciplinari previste dall’apposito Codice disciplinare, dovendo altrimenti rispondere delle relative violazioni, all’esito di rituale procedimento dinanzi all’Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari, ferma restando l’eventuale responsabilità civile, penale e contabile.

ART. 59 - Funzionari responsabili

1. I responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione del Comune sono individuati e nominati dal Sindaco, a norma dell’ART.50, comma 10, del D.Lgs. n.267/2000. tra i dipendenti comunali a tempo indeterminato, o anche con contratto a tempo determinato, assunti in servizio, entro i limiti consentiti, ai sensi dell’ART.110 del Decreto citato, appartenenti alla categoria D del vigente ordinamento professionale del personale degli enti locali, ovvero, in mancanza, anche a dipendenti appartenenti alla categoria C, purchè in possesso di adeguata professionalità ed esperienza specifica. I predetti Funzionari responsabili sono contestualmente incaricati della relativa posizione organizzativa, ai sensi dell’ART.11 del CCNL del personale enti locali in data 31.03.1999.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati, in base agli indirizzi impartiti dal sindaco e dalla giunta comunale, provvedendo anche ad individuare e nominare, con propri atti, i responsabili di procedimento ed i responsabili delle strutture organizzative intermedie.

ART. 60 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I funzionari responsabili, titolari di posizione organizzativa, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti deliberati, approvano i ruoli dei tributi e deì canoni, gestiscono le procedure di appalto e dì concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, provvedono al rilascio delle autorizzazioni e concessioni ed espletano, tra l’altro, le seguenti ulteriori funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio, e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e la pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) emettono le ordinanze di sospensione, di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono 1’applicazione delle sanzioni accessorie previste per legge;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'ART. 50 del D.Lvo 267/ 2000;
h) espletano, nei confronti del personale ad essi assegnato, i procedimenti disciplinari in caso di sanzioni disciplinari minime, la cui applicazione è dalla legge ad essi riservata, nonché affiancano, su designazione del sindaco, il responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, per l’esperimento dell’azione disciplinare da parte dell’ufficio stesso in sede collegiale, per i casi più gravi;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco.
j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi e le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal sindaco;
k) rispondono nei confronti dell’ amministrazione dei mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
2. I funzionari responsabili possono delegare le funzioni che precedono ai dipendenti ad essi assegnati, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti delegati.
3. Il sindaco può delegare ai funzionari responsabili ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 61 - Incarichi a contratto

1. la copertura dei posti di responsabile delle strutture di massima dimensione organizzativa del comune puo’ avvenire, ai sensi dell’ART.110 1° comma del D.LGS. n.267/2000 e ss.mm.ii., mediante assunzione con contratto a tempo determinato. gli incarichi a contratto sono conferiti con atto di nomina del sindaco, ex ART.50, comma 10, del D.Lgs. n.267/2000, previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai candidati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita’ nelle materie oggetto dell’incarico.
2. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. e’ consentita l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, per il perseguimento di specifiche e preminenti finalità di interesse pubblico, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità. fermi restando i requisiti culturali e professionali richiesti per la qualifica da ricoprire, il numero complessivo gli incarichi a tempo determinato al di fuori della dotazione organica non puo’ essere superiore al 5 (cinque) per cento della dotazione organica stessa, con arrotondamento alla unita’ superiore.
3. i contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata eccedente quella del mandato elettivo del sindaco, e non possono essere stipulati nel caso in cui il comune abbia dichiarato il dissesto, o versi in condizione di strutturale deficitarieta’. ove il dissesto o la strutturale deficitarieta’ sopraggiungano in corso di rapporto, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sono risolti di diritto.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere in nessun caso trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 62 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati, con convenzioni a termine, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge, con particolare riferimento alla predeterminazione, da parte del Consiglio, del programma annuale degli incarichi di collaborazione esterna, alla previa fissazione del limite di spesa da sostenere, alla previa pubblicazione dei provvedimenti di conferimento, con distinta indicazione del soggetto affidatario, della durata e dell’importo del corrispettivo, ed al rispetto dei limiti quantitativi e finanziari indicati dalle norme in materia.
2. Il ricorso a contratti di collaborazione esterna è ammesso solo in caso di assoluta mancanza, in tutto l’organico del comune, delle occorrenti professionalità, ovvero in caso di oggettiva ed assoluta impossibilità di far ricorso alle professionalità eventualmente esistenti, in organico, in ipotesi di assoluta eccezionalità, in cui la prestazione da acquisire sia assolutamente necessaria ed urgente per evitare un danno grave.

ART. 63 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lvo 267 / 2000.

ART. 64 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto dall'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune e sovraintende e coordina l’azione dei funzionari responsabili.

ART. 65 - Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni dei sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
3. Il segretario comunale roga, ove richiesto, i contratti nei quali l’ente è parte, quando non sia ritenuta necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private egli atti unilaterali nell’interesse dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

ART. 66 - Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco, ove lo ritenga necessario od opportuno, può nominare un vicesegretario comunale, individuandolo tra i funzionari apicali dell'ente, in possesso di una delle seguenti diplomi di laurea (magistrale): giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 67 - Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni, con colpa grave o dolo, di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
4. Il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa comporta l’obbligo di integrale recupero a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva integrativa medesima, con le modalità ed i criteri di cui all’ART.4 del D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni nella legge n.68/2014.

ART. 68 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall' amministratore ,dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di attività e/o fatti commissivi, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che abbiano partecipato all'adozione dell’atto. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio espresso dissenso.

ART.69 - Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART.70 - Ordinamento finanziario comunale
l. L'ordinamento della finanza del comune é riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 71 - Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali, le entrate tributarie, le addizionali e le compartecipazioni alle imposte erariali sono destinati a finanziare, pur senza vincolo specifico, gli oneri relativi ai servizi pubblici comunali indispensabili ed a quelli ritenuti comunque necessari per lo sviluppo della comunità.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di dettaglio dettati, tra l’altro, dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.
5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 72 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune, da rivedersi annualmente. Il Funzionario responsabile del servizio cui è ascritta la competenza in materia di demanio e patrimonio risponde dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 73 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento dì contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte dei responsabile dei servizio finanziario.
L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 74 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3 La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 75 - Pubblicazione dei dati di bilancio

1. Il Comune assicura, mediante idonea strutturazione ed articolazione del proprio sito informatico istituzionale, l’integrale pubblicazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti, corredati da tutti i documenti ad essi allegati, entro i termini e con le modalità di legge, garantendo, in particolare, che i dati contabili relativi alle entrate e le spese, rappresentati in forma sintetica, aggregata e semplificata, siano integralmente esportabili, trattabili e riutilizzabili.
2. Il Comune garantisce, altresì, idonea pubblicazione nel proprio sito istituzionale dell’indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, con le cadenze periodiche e con le modalità di legge.

ART.76 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre, da adottarsi da parte del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. L’acquisto di beni e servizi avviene mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.PA.) e/o alle convenzioni CONSIP, o comunque sulla base dei prezzi di riferimento resi disponibili. L’affidamento di lavori, servizi e forniture avviene, nel rispetto dei tempi e dei limiti di valore e tipologici normativamente stabiliti, mediante ricorso ad una centrale di committenza individuata fra quelle abilitate per legge.

ART. 77 - Revisore unico dei conti

1. Il consiglio comunale nomina il revisore unico dei conti, nella persona designata dalla Prefettura a seguito di estrazione dall’elenco di cui all’ART.14, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n.138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.09.2011, n.148, con le modalità indicate con il Decreto del Ministro dell’Interno 15.02.2012, n.23.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, con riferimento all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni comunali, alla regolare tenuta e completezza della documentazione amministrativa e della contabilità, agli adempimenti fiscali; e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una più ottimale efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio, contestualmente denunciando le stesse ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
6. Il revisore dei conti esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione economico finanziaria ed in particolare sulla proposta di bilancio, su tutte le variazioni di bilancio e sulla verifica degli equilibri di bilancio; sulle proposte di indebitamento e di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; di riconoscimento di debiti fuori bilancio e di transazioni, purchè queste ultime attengano ad attività rientranti tra le competenze istituzionali del Consiglio Comunale; sulle modalità di gestione dei servizi comunali e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni per la gestione ed erogazione di servizi comunali; sulle bozze di regolamento di contabilità, economato e provveditorato, di gestione del patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
7. Il parere sulle materie su elencate esprime un motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni finanziarie, dei programmi e progetti, anche in relazione ai pareri dei funzionari procedenti, alle attestazioni del responsabile di ragioneria, ai parametri di deficitarietà strutturale, e suggerisce le misure da adottare, la cui mancata adozione deve essere congruamente e specificamente motivata nella deliberazione o nel provvedimento gestionale cui il parere accede.
8. L'organo di revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 78 - Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto, a dare comunicazione all'ente entro 3 ( tre ) giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in caso di tardiva emissione dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 79 - Controllo economico della gestione

1. I funzionari responsabili possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo concomitante economico-finanziario, al fine della verifica della rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati con il piano esecutivo di gestione agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

TITOLO VI - Disposizioni finali
ART. 80 - Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni, integrazioni, parziali soppressioni e sostituzioni di singole disposizioni statutarie, nonché l’abrogazione dell’intero statuto con introduzione di un nuovo testo normativo, sono disposte da Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di un quinto almeno dei consiglieri assegnati, della Giunta Comunale o di un quinto degli elettori del Comune, con la procedura deliberativa di cui all’ART.6, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

ART. 81 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. In coerenza con quanto disposto dall’ART.6, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, lo Statuto comunale approvato dal Consiglio Comunale con le procedure di cui al precedente ART.80, è inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione ed al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti, ed entra in vigore dopo essere stato inserito e pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio nel sito istituzionale informatico del Comune.